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Aggiornamenti INPS su diritto all'incremento al milione

Ultimi aggiornamenti dell'INPS sul diritto all'incremento al milione per prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi. Messaggio INPS n. 3960 del 28/10/2020 e nota del 30/10/2020

Gentili colleghi, buon pomeriggio.

Faccio seguito all’ultima nostra corrispondenza dello scorso 2 ottobre per condividervi le ultime notizie dell’INPS, riguardanti il cd “incremento al milione”.

Per completezza, vi allego anche la nota della Direzione Centrale Inclusione e Invalidità civile del 30/10/2020, che risponde ad un quesito dell’UICI su alcuni aspetti riguardanti le modalità di corresponsione dell’incremento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi (Prot. in entrata UICI0015827 del 02/11/2020)

Sostanzialmente, vengono confermate tutte le indicazioni finora fornite al riguardo, che, di seguito, vi riassumo per maggiore comodità:

1.       agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione, la maggiorazione economica è riconosciuta d’ufficio. Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati;

2.       L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali verranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020.

3.       I limiti di reddito sono: 8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati (in tale limite, dovrà essere considerato concorrente anche il reddito da pensione cat. INVCIV, ovvero 310,17 euro, che moltiplicato per 13 mensilità, corrisponde a 4.031,21 euro). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF (ad es. le rendite INAIL), sia del titolare che del coniuge. Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia (per maggiori approfondimenti, cfr. circolare inps n. 107 del 23/09/2020, allegata al comunicato UICI n. 147/2020).

4.       Ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale intervenuta nel corso del 2020, che incida sulla maggiorazione e di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire l’incremento stesso, dovrà essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione reddituale; ciò, al fine di aggiornare la propria posizione. In caso contrario, non sarà necessaria alcuna comunicazione (lo ribadisce anche l’INPS nella nota allegata).

5.       Non va dimenticato più in generale, l’obbligo, per i titolari di provvidenze economiche cat. invciv che superino l’importo di euro 1.000, di dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito IBAN, non essendo possibile, per tali importi extra soglia, il prelievo in contanti allo sportello (cfr. messaggio inps n. 3843 del 22/10/2020).

Casi particolari vanno considerati ad personam.

Detto ciò, a chi, tra gli associati UICI ciechi assoluti, lamenta che, con la rata di novembre, non ha ricevuto in pagamento il cd. “incremento al milione”, occorre far presente:

1.       innanzitutto che l’INPS, dato il numero di potenziali beneficiari dell’incremento, si riserva di accreditare l’importo, comprensivo di arretrati, con la prossima rata di dicembre 2020;

2.       di assicurarsi, in ogni caso, di aver comunicato ogni variazione reddituale di cui l’Istituto non possa esserne a conoscenza, come ad es. la perdita di un reddito da affitto (il discorso vale, naturalmente, anche al contrario, nel senso che vanno comunicati all’INPS tutti i redditi al di fuori del Casellario pensionati, come, appunto, gli affitti o, anche, gli interessi su somme depositate, gli investimenti, le pensioni estere, etc., che fanno superare il tetto reddituale). Nulla di cui preoccuparsi, perché è possibile aggiornare la propria posizione reddituale presentando all’INPS una ricostituzione reddituale tipo maggiorazione sociale, ai fini dell’“incremento al milione” (va riportata nello spazio riservato alle “Note” la dicitura: applicazione dell’art. 15 D.L. 104/2020-sentenza Corte Costituzionale n.152/2020). Sul punto, però, come precisa l’Istituto stesso, per evitare di congestionare i competenti Uffici liquidatori, è importante che la domanda di ricostituzione sia presentata solo nel caso in cui il reddito preso a riferimento, per il calcolo in automatico, non sia presente ovvero abbia subìto per l’anno 2020 una variazione tale da giustificare o meno la spettanza della maggiorazione in questione. In altri termini, è meglio non incentivare, a prescindere, ricostituzioni reddituali, se prima non vengono verificati tutti i redditi dell’interessato cieco assoluto.

Per non perdersi tra circolari e/o messaggi, riporto un riepilogo sull’argomento: circolare inps n. 107 del 23/09/2020 (comunicato UICI n. 147 del 01/10/2020 e messaggio uici-ufficio lavoro del 02/10/2020), messaggio inps n. 3647 del 09/10/2020 (comunicato UICI n. 156 del 19/10/2020) e, ora, messaggio inps n. 3960 del 28/10/2020; da parte dell’INPS Direzione Centrale Inclusione e Invalidità civile, note di corrispondenza del 2 e 30 ottobre 2020.