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comunicato 1/2021
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- Scritto da UICI
Importi anno 2021 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi
Con circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020 - Rinnovo pensioni 2021 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2021.
Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 16 novembre 2020 (GU n. 292 del 24/11/2020).
Aumenti in percentuale, previsionali per il 2021: per l’anno 2021 in via previsionale non sussistono aumenti per i limiti reddituali INVCIV e per gli importi delle pensioni cat. INVCIV (aumenti dello 0,0 per cento), mentre gli importi delle indennità speciale e di accompagnamento cat. INVCIV sono stati incrementati dello 0,79 per cento.
Nota bene: Il rinnovo delle prestazioni assistenziali cat. INVCIV è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per il 2021, pari a “zero”); dall’altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (per il 2021, il valore è pari a un più 0,79 per cento).
Pensione e indennità per ciechi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 16.982,49.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 287,09.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 310,48.
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.164,73.
Assegno a vita a esaurimento: euro 213,08.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 938,35*.
Indennità speciale per ciechi parziali: euro 213,79*.
(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.
Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.
Pensione e indennità per i sordi
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 16.982,49.
Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 287,09.
Al compimento dei 67 anni*, la pensione di sordità si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).
*Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.3, pag. 18)
Indennità di comunicazione per sordi: euro 258,82.
Pensione e indennità per invalidi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 16.982,49.
Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 287,09.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.
Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 287,09.
Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base.
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 16.982,49.
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 4.931,29.
Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 374,85.
Nota Bene: bisogna distinguere due casi:
1) Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):
in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).
2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:
Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 5.983,64 se soli; euro 11.967,28 se coniugati). L’importo di euro 460,28 (importo base + maggiorazioni sociali) è più alto, rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base); tuttavia, le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge, in questo caso, va a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del compimento del 67esimo anno di età).
Nota Bene: nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al suesposto punto 1), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (euro 374,85 vs 460,28). Da qui la diversa misura dell’importo corrisposto agli invalidi civili 67enni, già riconosciuti tali, e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti, che hanno diritto all’assegno sociale.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 522,10.
Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno – gratuito, poiché a carico del SSN - l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 522,10
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.
Indennità di frequenza: euro 287,09.
Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).
Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).
Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili
Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.1, pag. 17).
Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”).
I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2021, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.
Prestazioni assistenziali e stato emergenziale Covid-19.
a) circolare INPS n. 50 del 4 aprile 2020, punto 1.3: “considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, si chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge” (tale condizione di maggior favore viene riservata anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in scadenza, ex art. 103, comma 2 quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Cfr., sul punto anche il messaggio INPS n. 2097 del 20 maggio 2020;
b) decreti emergenziali (DPCM 26 aprile 2020), secondo cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, è possibile redigere verbali previa valutazione agli atti della documentazione sanitaria;
c) art. 29-ter del Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che introduce misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, prevedendo che le commissioni mediche pubbliche ivi preposte sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria, che consenta una valutazione obiettiva.
Calendario del pagamento delle provvidenze economiche (circ. INPS n. 148/2020, par. 12.1, pp. 19 e 20).
Fonte normativa di riferimento: art. 1, comma 184, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio del 2018).
I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento INVCIV, le rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile. Nota Bene: il conto corrente per le pensioni previdenziali - vecchiaia e trattamento anticipato di anzianità - e per le prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, deve essere lo stesso; ciò, in quanto è sempre l’INPS a provvedere al pagamento di entrambe le tipologie di emolumenti, in favore del medesimo assicurato. L’INPS, quindi, è l’unico Istituto pagatore. In caso di divergenza di conto corrente (ad es. la pensione di vecchiaia viene imputata ad un conto corrente bancario e l’indennità di accompagnamento ad un conto corrente postale), l’INPS provvede alla immediata sospensione del pagamento; ciò, fino a che l’assicurato non disponga la convergenza dei due pagamenti su un unico conto corrente, con salvezza dei ratei maturati e non riscossi.
Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni.
Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5, 6 e 6-bis, deldecreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.
Fonte amministrativa INPS: messaggi INPS n. 6512 del 8/8/2014, n. 7382 del 1/10/2014; circolare INPS n. 10 del 23/01/2015
I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali.
Ai minori già titolari di indennità di frequenza (invalidità civile pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), che abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (Vedi comunicato UICI n. 172 del 07/04/2014; messaggio in mailing list a tutte le Strutture UICI del 16/07/2019, con allegato foglio di lavoro).
Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, in prossimità del raggiungimento della maggiore età (un mese prima il compimento della maggiore età), l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile (l’INPS calendarizzerà la visita, in ogni caso, alla maggiore età, affinché il verbale di riconoscimento sia da maggiorenne). Nel malaugurato caso in cui però, in sede di accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di tutte le somme corrisposte provvisoriamente al neomaggiorenne dopo il compimento dei 18 anni.
Maggiorazioni sociali per ciechi civili (circ. INPS n. 148/2020, allegato 2, pag. 22, 28 e a seguire pp. 37 - 42). Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Aumento al cd. “Incremento al milione” (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020).
Prestare la massima attenzione all’Allegato n. 1 al presente comunicato.
Abbiamo, infatti, simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati ciechi civili (quindi titolari di prestazioni assistenziali), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.
In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.
Tra le maggiorazioni sociali viene riproposto, anche, il cd. “Incremento al milione”, di cui già si è discusso nei comunicati UICI n. 147 del 1° ottobre e n. 156 del 19 ottobre 2020. La misura interessa, oltre ai titolari di prestazione previdenziale di inabilità ex legge n. 222/1984, i soggetti maggiorenni invalidi civili al 100 per cento, i ciechi assoluti e i sordi (quindi, titolari di prestazioni assistenziali cat. INVCIV), secondo i limiti reddituali e le modalità stabilite dall’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), così come modificato dall’art. 15 del decreto-legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito con modificazioni in legge n. 126 del 13 ottobre 2020), in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020; al riguardo, per quanto di spettanza dell’INPS, si rinvia alla circolare n. 107 del 23 settembre 2020 e al messaggio n. 3647 del 9 ottobre stesso anno.
Nota bene: Premesso che l’INPS ha già avviato da tempo un monitoraggio dei potenziali beneficiari di maggiorazioni cat. INVCIV (compreso l’“Incremento al milione”), attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati, come abbiamo sottolineato nel comunicato n. 156 (alla voce “Nota bene”), si ribadisce la necessità per cui ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale, di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire la maggiorazione stessa, dovrà, in ogni caso, essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione pensione per motivi reddituali; ciò, anche al fine di tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale.