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COMUNICATO 17/2021
Campagna fiscale 2021- Tariffe convenzionate con il CAF ANMIL
La campagna fiscale partirà il prossimo 1° aprile 2021.
Il personale UICI è pronto già da ora a prendere gli appuntamenti di quanti vogliano rivolgersi all’ANMIL per la presentazione del 730 o del modello redditi (ex UNICO).Per fissare l’appuntamento con l’operatore ANMIL che potrà avvenire anche a distanza, data l’emergenza sanitaria in corso, sarà sufficiente mettersi in contatto con la Sezione UICI e prendere accordi con il personale sezionale.
Si avvisa sin da ora che ai soci UICI ritardatari non si potrà assicurare una via preferenziale in fase di chiusura della campagna fiscale, nel caso in cui il CAF ANMIL S.r.l. abbia già completato gli appuntamenti disponibili.
Si riportano, in breve, i termini della convenzione, che trovate anche in allegato.
Destinatari:
- Soci UICI, coniugi e parenti di I° grado che fanno riferimento a Sezioni UICI convenzionate con l’ANMIL S.r.l.
- Soci UICI, coniugi e parenti di I° grado che fanno riferimento a Sezioni UICI non convenzionate con l’ANMIL S.r.l. Anche laddove la Sezione UICI non abbia aderito alla convenzione con l’ANMIL, ai soci UICI, ai coniugi e parenti di I° grado verrà riservato il medesimo tariffario, in forza di Accordi generali stipulati tra la Presidenza Nazionale UICI e la Direzione Generale del CAF ANMIL S.r.l.In questo caso, l’interessato sarà libero di contattare direttamente gli Uffici dell’ANMIL e presentarsi come socio dell’Unione o suo familiare.
Tariffe:
Il tariffario per la campagna fiscale 2021 avrà validità su tutto il territorio nazionale e riguarderà i soci UICI.
Modello 730 singolo per soci UICI |
Euro 15,00 |
Modello 730 singolo per coniugi e parenti di I° grado |
Euro 22,00 |
Modello 730 congiunto per soci UICI |
Euro 20,00 |
Modello 730 congiunto per parenti di I° grado |
Euro 27,00 |
Modello redditi (ex UNICO) per soci UICI |
Euro 26,00 |
Modello redditi (ex UNICO) per coniugi e parenti di I° grado |
Euro 32,00 |
ISEE |
gratuito |
*Per parenti di I° grado si intendono FIGLI e GENITORI dei soci UICI (conviventi, o meno).
*Il coniuge del socio UICI riceve dall’ANMIL il medesimo trattamento dei parenti di I° grado
Inoltre, si precisa che:
- per chi si rivolgerà direttamente agli Uffici del CAF ANMIL S.r.l., sarà sufficiente esibire la tessera associativa in corso di validità per dimostrare di essere socio dell’Unione;
- i compensi sono intesi IVA inclusa e soggetti all’emissione di fattura per chi si avvale del servizio fiscale CAF ANMIL S.r.l. Il pagamento avverrà al momento della raccolta dei documenti. La dichiarazione dei redditi, una volta elaborata dal CAF, verrà inviata comodamente per e-mail o ritirata brevi manu in UICI o presso l’ANMIL, a vostra preferenza;
- non è prevista discrezionalità tariffaria tra le parti CAF ANMIL S.r.l. e UICI a livello provinciale.
Per tutte le altre pratiche rientranti nei servizi del CAF ANMIL S.r.l. (Visure catastali, Tasse sugli immobili, etc). ma che non sono oggetto di convenzione nazionale UICI, si rimanda al tariffario ANMIL.
XIV GIORNATA NAZIONALE DEL BRAILLE 22 febbraio 2021
XIV GIORNATA NAZIONALE DEL BRAILLE
22 febbraio 2021
STRAORDINARI I NOSTRI PUNTINI!
UN LUNGO CAMMINO, TANTE TAPPE,
IN VISTA DI TRAGUARDI SEMPRE PIÙ AMBIZIOSI
Organizzata con il Patrocinio del Presidente della Giunta Regionale, dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dell’Università di Foggia, dell’Università del Salento e della Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA).
Il Parlamento Italiano ha inteso rendere merito all’illustre inventore del Codice di scrittura e di lettura, utilizzato da tutti i ciechi del mondo sin dalla metà del Milleottocento, istituendo, il 21 febbraio, con la Legge n. 126 del 03/08/2007, la Giornata nazionale del Braille, sia per non avvolgere nell’oblio il metodo, straordinario ed insostituibile frutto della brillante intuizione e della vivace intelligenza del giovane Louis Braille, sia per sensibilizzare i cittadini di ogni età e condizione nella presa di coscienza di un Sistema, tanto diverso, quanto inclusivo. La data è stata scelta perché coincide con la Giornata mondiale della difesa dell’identità linguistica, promossa dall’Unesco.
L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti - Consiglio Regionale della Puglia intende onorare il Suo impegno di commemorazione e di sensibilizzazione il 22 febbraio 2021 organizzando il convegno “Straordinari i nostri puntini! Un lungo cammino tante tappe in vista di traguardi sempre più ambiziosi.”
Al convegno, che si svolgerà in conferenza audio-video su piattaforma Zoom e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’UICI Puglia https://www.facebook.com/UICIPUGLIA interverranno il Presidente della Giunta, l’Assessore al Welfare, l’Assessore alla Formazione e l’Assessore alla Cultura della Regione Puglia, il Dirigente vicario, il Coordinatore degli Ispettori e il Referente per l'inclusione dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, i rappresentanti delle Università di Bari, Foggia, Lecce e LUMSA di Taranto.
Apriranno i lavori il Presidente Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Mario Barbuto, il Presidente Regionale, Paolo Lacorte ed il Presidente del Club Italiano del Braille, Nicola Stilla. Relazioneranno i Professori Giancarlo Abba e Giuseppe Lapietra.
Durante la manifestazione, che sarà moderata dal dott. Antonio Giampietro, verranno illustrati gli strumenti manuali e tecnologici che attraverso l’uso del Braille permettono alle persone con disabilità visiva una piena accessibilità al mondo della conoscenza.
L’Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti della Puglia, da oltre cento anni in sinergia con l’UICI Nazionale, tutela gli interessi morali e materiali delle persone con disabilità visiva, impegnandosi, altresì, con ogni mezzo nel favorire l’emancipazione culturale e sociale delle stesse al fine di renderle principali protagoniste della loro esistenza.
Nonostante le grandi conquiste nel campo dell’educazione dei ciechi e degli ipovedenti nella scuola, il percorso di integrazione non è ancora concluso, ma ha davanti a sé un lungo cammino: la scuola non sempre garantisce ancora, ai giovani ciechi e ipovedenti pari opportunità di apprendimento, di accesso alla cultura e all’informazione.
A titolo di esempio: i testi scolastici arrivano in ritardo, l’assistenza scolastica domiciliare è talvolta carente, così come la consulenza ai genitori ed agli insegnanti di sostegno, i quali, spesso, non hanno una preparazione specifica e conoscono poco il sistema di lettura e di scrittura Braille, condizione essenziale per il non vedente che deve conseguire una piena autonomia ed una efficace integrazione nel tessuto sociale, scolastico, lavorativo e culturale.
La Responsabile della Commissione Istruzione dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio regionale pugliese
Chiara CALISI
Il Presidente Regionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti – Consiglio regionale pugliese
Paolo LACORTE
Servizio Civile Universale - ulteriore proroga scadenza
Servizio Civile Universale - Proroga scadenza
Proroga scadenza presentazione domande ore 14:00 del 15 febbraio 2021
Il Servizio Civile Universale è un’opportunità di crescita personale, offerta ai giovani dai 18 ai 29 anni. L’esperienza, di 12 mesi, si configura come un’opportunità per formarsi, sviluppare la propria professionalità e contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico del Paese, percependo, un onere mensile di € 439,50.
L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS - APS, anche quest’anno, rientra nei progetti di Servizio Civile Universale, ed offre 978 posti in 7 progetti, su tutto il territorio Nazionale.
In particolare, presso la sede territoriale di Brindisi, verranno selezionati 13 volontari, per progetti diversi:
- 9 posti per il progetto 2 “Botteghe sociali per il sostegno e la riduzione delle disuguaglianze”, di cui due posti riservati a giovani minori opportunità;
- 2 posti per il progetto 5 “ Sensibilizzazione, riduzione e gestione dei rischi legati alla diffusione delle patologie oculari”;
- 2 posti per il progetto 6 “ Lotta alla disparità di genere nell’istruzione e nella formazione dei disabili visivi a garanzia di un equo accesso”.
I requisiti principali sono:
- avere tra i 18 e i 29 anni;
- avere il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- non aver già prestato Servizio Civile Nazionale/Universale o averlo interrotto.
La domanda di partecipazione, dovrà essere inviata, esclusivamente, tramite piattaforma online, dopo aver attivato, lo SPID, per il riconoscimento dell’identità digitale. A ciò, dovrà essere allegato, il proprio CV e la copia di un documento di riconoscimento.
Comunicato 9/2021
L’indennità di accompagnamento non fa reddito. Consiglio di Stato, sentenza n. 07850, pubblicata il 10/12/2020
Dall’ultima sentenza del Consiglio di Stato in materia di disabilità, la n. 07850 del 10 dicembre 2020, che ribadisce il principio secondo cui la pensione d’invalidità e l’indennità di accompagnamento cat. INVCIV esulano dalla nozione di “reddito”, in quanto non costituiscono incrementi di ricchezza, ma vanno considerati come emolumenti riconosciuti a titolo meramente compensativo o risarcitorio delle situazioni di disabilità.
In particolare, i magistrati del Consiglio di Stato hanno sostenuto che l’indennità di accompagnamento, al pari delle altre indennità con la medesima finalità, non può essere valutata come un reddito, in quanto essa “unitamente alle altre forme risarcitorie serve non a remunerare alcunché, né certo all'accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un'oggettiva ed ontologica.... situazione d'inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale”. “Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com'è in uno svantaggio.... non determinano infatti una migliore situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subìta da chi richiede la prestazione assistenziale e possiede i requisiti per accedervi”.
Segue un breve riassunto dei fatti di causa.
Veniva proposto ricorso contro il Comune di Parma, per l’illegittimità del Regolamento comunale n. 72/2018, che imponeva costi in compartecipazione, a carico dell’utente con disabilità, per la fruizione di interventi sociali e socio-sanitari. L’Amministrazione comunale, quindi, non si limitava a valutare la compartecipazione al “budget di progetto” in proporzione all’ISEE, ma - ai fini dell’ammissione alle prestazioni sociali e socio-sanitarie e della misura della loro corresponsabilità – applicava a carico dell’utente con disabilità un criterio economico aggiuntivo, che veniva individuato sulla base delle “entrate effettivamente disponibili”; in tal modo, addiveniva all’estensione in malam partem del concetto di “reddito”, considerando anche la pensione di invalidità cat. INVCIV e l’indennità diaccompagnamento.
Il ricorso veniva accolto, con l’ordine al Comune di Parma di annullare il Regolamento in questione. Per il Consiglio di Stato, infatti, l’ISEE resta l’unico parametro di valutazione della condizione economica del richiedente quale criterio selettivo per la fruizione di progetti sociali e socio-sanitari. Pertanto, l’ISEE rappresenta il “livello essenziale delle prestazioni”, con la conseguenza che le leggi regionali e i regolamenti comunali devono considerare vincolanti le sue prescrizioni, ai fini di progettualità di carattere sociale e socio-sanitario rivolte a persone con disabilità, escludendo le ulteriori entrate non calcolate ai fini dell’ISEE, come, ad esempio, la pensione di invalidità e l’accompagnamento.
Al riguardo, ricordiamo che già nel 2016 il Consiglio di Stato aveva ampiamente argomentato la questione, pronunciandosi per ben tre volte in tali termini: “l’indennità di accompagnamento e tutte le forme risarcitorie servono non a remunerare alcunché, né certo all’accumulo del patrimonio personale, bensì a compensare un’oggettiva e ontologica, cioè indipendente da ogni eventuale o ulteriore prestazione assistenziale attiva, situazione d’inabilità che provoca in sé e per sé disagi e diminuzione di capacità reddituale. Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo e a ristabilire una parità morale e competitiva. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tale situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile.” (sentenze n. 838, 841 e 842 del 2016).
Del resto, in virtù di tale principio, ispirato ai criteri di proporzionalità di cui agli artt. 3, 38 e 53 Cost., il legislatore aveva riformato il DPCM n. 159/2013 (legge n. 89 del 26 maggio 2016, art. 2 sexies; cfr. circolare INPS n. 13/2016), escludendo dal reddito disponibile di cui all’art. 5 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF (Cons. Stato, Sez. III, n. 6371/2018).
In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato n. 07850/2020 dichiara illegittima l’inclusione della pensione di invalidità cat. INVCIV e dell’indennità di accompagnamento tra i redditi utili, ai fini della valutazione di spettanza o meno degli interventi sociali e sociosanitari.
Resta inteso, però, che – fuori dalle ipotesi espressamente contemplate - mentre l’indennità di accompagnamento non rileva mai ai fini reddituali, la pensione di invalidità potrebbe avere rilevanza, quale forma di reddito da valutare, per alcune specifiche prestazioni previste dalla legge. Due esempi, tra tutti, sono il cd “incremento al milione” delle prestazioni cat. INVCIV e il reddito di cittadinanza (cfr. le casistiche riportate all’interno del comunicato UICI n. 147/2020). In tali fattispecie, infatti, l’inclusione della pensione d’invalidità civile – e non anche dell’accompagnamento - tra i redditi rilevanti è dovuta al fatto che l’“incremento al milione”, il reddito di cittadinanza e la pensione di cittadinanza sono, a loro volta, dei trattamenti di natura assistenziale.
comunicato 1/2021
Importi anno 2021 pensioni ed indennità INVCIV ciechi civili, invalidi civili e sordi
Con circolare INPS n. 148 del 18 dicembre 2020 - Rinnovo pensioni 2021 sono stati resi noti gli importi delle prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, in favore dei ciechi civili, degli invalidi civili e dei sordi per l’anno 2021.
Fonte normativa di riferimento: Decreto Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del 16 novembre 2020 (GU n. 292 del 24/11/2020).
Aumenti in percentuale, previsionali per il 2021: per l’anno 2021 in via previsionale non sussistono aumenti per i limiti reddituali INVCIV e per gli importi delle pensioni cat. INVCIV (aumenti dello 0,0 per cento), mentre gli importi delle indennità speciale e di accompagnamento cat. INVCIV sono stati incrementati dello 0,79 per cento.
Nota bene: Il rinnovo delle prestazioni assistenziali cat. INVCIV è stato effettuato sulla base della differente normativa vigente in materia di rivalutazione economica delle pensioni e delle indennità e/o assegni accessori. Al riguardo, si rammenta che, da un lato, le pensioni d’invalidità sono assoggettate al meccanismo di rivalutazione economica, corrispondente alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (per il 2021, pari a “zero”); dall’altro, la rivalutazione delle indennità segue la variazione dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (per il 2021, il valore è pari a un più 0,79 per cento).
Pensione e indennità per ciechi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione: euro 16.982,49.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni ricoverati gratuitamente a carico del SSN, e per i ciechi parziali ventesimisti minorenni e maggiorenni: euro 287,09.
Pensione per i ciechi assoluti maggiorenni non ricoverati: euro 310,48.
Limite di reddito personale annuo per gli ipovedenti gravi (decimisti), con solo assegno a vita a esaurimento: euro 8.164,73.
Assegno a vita a esaurimento: euro 213,08.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti: euro 938,35*.
Indennità speciale per ciechi parziali: euro 213,79*.
(*) le indennità speciale e di accompagnamento sono indipendenti dai redditi.
Nota bene: in assenza di specifica, l’INVCIV di riferimento spetta sia ai maggiorenni, sia ai minorenni. Eventuali limitazioni nel diritto sono espressamente indicate.
Pensione e indennità per i sordi
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione dei sordi: euro 16.982,49.
Pensione per i sordi maggiorenni (fino ai 67 anni, da compiere): Euro 287,09.
Al compimento dei 67 anni*, la pensione di sordità si trasforma in assegno sociale sostitutivo (nel rispetto dei medesimi limiti reddituali).
*Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.3, pag. 18)
Indennità di comunicazione per sordi: euro 258,82.
Pensione e indennità per invalidi civili
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla pensione di invalidità civile totale al 100 per cento: euro 16.982,49.
Pensione per gli invalidi civili totali al 100 per cento maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 287,09.
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto all’assegno di assistenza per l’invalidità civile parziale (pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.
Assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (fino ai 67 anni*, da compiere): euro 287,09.
Nota Bene: l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali potrebbe interessare i soggetti ipovedenti gravi, che si vedono riconosciuta dalla Commissione per l’invalidità civile, una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che gli ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
*Al compimento dei 67 anni, la pensione di invalidità e l’assegno mensile di assistenza si trasformano in assegno sociale sostitutivo base.
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione della pensione di invalidità civile totale al 100 per cento e della pensione per sordi: euro 16.982,49.
Limite di reddito personale lordo annuo per la trasformazione dell’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali: euro 4.931,29.
Assegno sociale sostitutivo per gli invalidi civili, importo base (senza aumenti art. 67 legge n. 448/1998 e art. 52 legge n. 488/1999): euro 374,85.
Nota Bene: bisogna distinguere due casi:
1) Si è già riconosciuti invalidi civili prima del compimento dei 67 anni (come da prospetto sopra indicato):
in tal caso, per la determinazione dei limiti di reddito ci si deve riferire a quelli previsti per la liquidazione dei rispettivi trattamenti di invalidità attualmente in godimento e soltanto i redditi personali (e non quelli del coniuge). Ciò significa che i requisiti reddituali sono gli stessi che determinano la concessione della pensione INVCIV (Circ. INPS n. 86/2000).
2) Si viene riconosciuti invalidi civili dopo il compimento dei 67 anni:
Si applica la stessa normativa riguardante la generalità dei cittadini 67enni indigenti, con gli stessi limiti reddituali previsti per il diritto all’assegno sociale (non sono previste condizioni di maggior favore per gli invalidi civili 67enni). In questo caso, quindi, verranno calcolati i redditi personali sommati a quelli del coniuge (limiti reddituali: euro 5.983,64 se soli; euro 11.967,28 se coniugati). L’importo di euro 460,28 (importo base + maggiorazioni sociali) è più alto, rispetto al quantum previsto per l’assegno sociale degli invalidi civili riconosciuti prima del 67esimo anno di età (solo importo base); tuttavia, le possibilità di ottenerlo sono, obiettivamente, più limitate, proprio in ragione del fatto che il reddito del coniuge, in questo caso, va a concorrere con quello personale (diversamente da chi, invece, era invalido civile prima del compimento del 67esimo anno di età).
Nota Bene: nella trasformazione in assegno sociale delle provvidenze economiche spettanti agli invalidi civili e ai sordi civili (fattispecie indicata al suesposto punto 1), non si possono applicare le maggiorazioni sociali. Pertanto, l’importo corrisposto risulta inferiore a quello stabilito dalla norma (euro 374,85 vs 460,28). Da qui la diversa misura dell’importo corrisposto agli invalidi civili 67enni, già riconosciuti tali, e quello concesso alla generalità dei cittadini indigenti, che hanno diritto all’assegno sociale.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili totali, non ricoverati gratuitamente a carico del SSN: euro 522,10.
Nota bene: in caso di ricovero oltre il 29esimo giorno – gratuito, poiché a carico del SSN - l’invalido civile totale titolare di indennità di accompagnamento dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’accompagnamento.
Indennità di accompagnamento per invalidi civili parziali, per effetto della concausa della cecità parziale (Corte Costituzionale n. 346/1989): euro 522,10
Limite di reddito personale lordo annuo per il diritto alla indennità di frequenza in favore degli invalidi civili parziali minorenni, fino al compimento di 18 anni (invalidità pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso): euro 4.931,29.
Indennità di frequenza: euro 287,09.
Nota bene: In caso di ricovero del minore titolare dell’indennità di frequenza oltre il 29esimo giorno, il genitore dovrà darne comunicazione all’INPS, perché venga sospesa l’erogazione dell’indennità (legata alla presenza a scuola).
Nota Bene: L’indennità di frequenza potrebbe interessare i soggetti minori ipovedenti gravi, che abbiano ottenuto il riconoscimento dalla Commissione per l’invalidità civile, di una invalidità di almeno il 74 per cento. Non dimentichiamo che i minori ipovedenti gravi sono sì “non vedenti”, ma non “ciechi civili”.
Nota Bene: l’indennità di frequenza è prevista anche per i minori, da 0 a 3 anni, che frequentino l’asilo nido (Corte Costituzionale n. 467/2002. Messaggio INPS n. 9043 del 25/05/2012). La presenza dei minori presso le comunità di tipo familiare non è incompatibile con l’erogazione dell’indennità di frequenza. Infatti, le comunità famiglia (in base alla normativa in materia ex legge n. 328 del 2000 e decreto n. 308 del 2001) risultano caratterizzate da funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale. Hanno, altresì, diritto all’indennità di frequenza anche i minori stranieri titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (Corte Costituzionale n. 22/2015. Messaggio INPS.HERMES.20-10-2015.0006456).
Richiamiamo l’attenzione sulle seguenti ulteriori informazioni utili
Per i titolari di prestazioni di invalidità civile con revisione sanitaria scaduta (circ. INPS n. 148/2020, par. 10.1, pag. 17).
Fonte normativa di riferimento: art. 25, comma 6-bis, decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014 (cosiddetto “decreto semplificazioni”).
I titolari di prestazioni INVCIV in attesa di revisione conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefìci, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.
Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili, ciechi civili e sordi, per le quali nell’anno 2021, risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è comunque impostato per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione, anche nel caso in cui la Commissione sanitaria non abbia ancora provveduto alla convocazione a visita.
Prestazioni assistenziali e stato emergenziale Covid-19.
a) circolare INPS n. 50 del 4 aprile 2020, punto 1.3: “considerato lo stato emergenziale dichiarato dalle autorità pubbliche, nonché la conseguente sospensione delle visite previdenziali medico legali, si chiarisce che, nelle more di detta sospensione, il pagamento degli assegni di invalidità viene mantenuto provvisoriamente, ove sia stata presentata la domanda di conferma, salvo recupero degli importi indebiti qualora gli accertamenti che saranno eseguiti si concludano con il giudizio di insussistenza del requisito di legge” (tale condizione di maggior favore viene riservata anche ai cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno in scadenza, ex art. 103, comma 2 quater, del decreto-legge n. 18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27. Cfr., sul punto anche il messaggio INPS n. 2097 del 20 maggio 2020;
b) decreti emergenziali (DPCM 26 aprile 2020), secondo cui, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, è possibile redigere verbali previa valutazione agli atti della documentazione sanitaria;
c) art. 29-ter del Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito con modificazioni con legge n. 120 dell’11 settembre 2020, che introduce misure di semplificazione dei procedimenti di accertamento degli stati invalidanti e dell’handicap, prevedendo che le commissioni mediche pubbliche ivi preposte sono autorizzate a redigere verbali sia di prima istanza che di revisione anche solo sugli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria, che consenta una valutazione obiettiva.
Calendario del pagamento delle provvidenze economiche (circ. INPS n. 148/2020, par. 12.1, pp. 19 e 20).
Fonte normativa di riferimento: art. 1, comma 184, legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio del 2018).
I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento INVCIV, le rendite vitalizie dell’INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile. Nota Bene: il conto corrente per le pensioni previdenziali - vecchiaia e trattamento anticipato di anzianità - e per le prestazioni assistenziali, cat. INVCIV, deve essere lo stesso; ciò, in quanto è sempre l’INPS a provvedere al pagamento di entrambe le tipologie di emolumenti, in favore del medesimo assicurato. L’INPS, quindi, è l’unico Istituto pagatore. In caso di divergenza di conto corrente (ad es. la pensione di vecchiaia viene imputata ad un conto corrente bancario e l’indennità di accompagnamento ad un conto corrente postale), l’INPS provvede alla immediata sospensione del pagamento; ciò, fino a che l’assicurato non disponga la convergenza dei due pagamenti su un unico conto corrente, con salvezza dei ratei maturati e non riscossi.
Neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione. Minorenni titolari di indennità di frequenza, che diventano maggiorenni.
Fonte normativa di riferimento: art. 25, commi 5, 6 e 6-bis, deldecreto legge n. 90 del 24 giugno 2014, convertito dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014.
Fonte amministrativa INPS: messaggi INPS n. 6512 del 8/8/2014, n. 7382 del 1/10/2014; circolare INPS n. 10 del 23/01/2015
I neomaggiorenni titolari di indennità di accompagnamento e di comunicazione non sono sottoposti a nuova visita al compimento del 18esimo anno di età; le relative pensioni INVCIV verranno concesse in automatico, previa presentazione della dichiarazione reddituale AP70 da parte del soggetto cieco totale o invalido civile al 100 per cento, al compimento della sua maggiore età, per la verifica dei limiti reddituali.
Ai minori già titolari di indennità di frequenza (invalidità civile pari o superiore al 74 per cento e fino al 99 per cento, incluso), che abbiano provveduto a presentare il modello AP70 entro i sei mesi antecedenti il compimento della maggiore età, è riconosciuto in via provvisoria, al compimento del 18esimo anno di età, l’assegno mensile di assistenza per invalidi civili parziali maggiorenni (Vedi comunicato UICI n. 172 del 07/04/2014; messaggio in mailing list a tutte le Strutture UICI del 16/07/2019, con allegato foglio di lavoro).
Nota bene: Rimane ferma la circostanza per cui, in prossimità del raggiungimento della maggiore età (un mese prima il compimento della maggiore età), l’interessato invalido civile parziale sarà tenuto ad inviare, tempestivamente, all’INPS la domanda di accertamento delle proprie condizioni invalidanti presso la Commissione collegiale per l’invalidità civile (l’INPS calendarizzerà la visita, in ogni caso, alla maggiore età, affinché il verbale di riconoscimento sia da maggiorenne). Nel malaugurato caso in cui però, in sede di accertamento medico-legale, venisse riconosciuta all’interessato neomaggiorenne una percentuale di invalidità inferiore al 74 per cento (limite minimo percentuale per l’assegno di assistenza), l’INPS procederà alla ripetizione di tutte le somme corrisposte provvisoriamente al neomaggiorenne dopo il compimento dei 18 anni.
Maggiorazioni sociali per ciechi civili (circ. INPS n. 148/2020, allegato 2, pag. 22, 28 e a seguire pp. 37 - 42). Misure di incremento della pensione INVCIV per ciechi civili che versino in situazioni reddituali personali e/o familiari particolarmente disagiate, quindi con un reddito annuo bassissimo. Aumento al cd. “Incremento al milione” (sentenza Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020).
Prestare la massima attenzione all’Allegato n. 1 al presente comunicato.
Abbiamo, infatti, simulato alcune situazioni di indigenza personale e/o familiare, facili da ritrovare anche tra i nostri associati ciechi civili (quindi titolari di prestazioni assistenziali), che darebbero diritto all’incremento della loro pensione cat. INVCIV. Non sono infrequenti i casi di nuclei familiari dove, ad esempio, il marito (o parimenti la moglie) sia cieco civile e titolare solo di provvidenze INVCIV e la moglie sia casalinga o disoccupata o, al massimo, percepisca la pensione sociale.
In tali ipotesi, il reddito familiare sarà certamente molto basso e, pertanto, l’interessato titolare di pensione INVCIV potrà ottenere dall’INPS un incremento economico della medesima prestazione INVCIV, secondo le misure sotto riportate.
Tra le maggiorazioni sociali viene riproposto, anche, il cd. “Incremento al milione”, di cui già si è discusso nei comunicati UICI n. 147 del 1° ottobre e n. 156 del 19 ottobre 2020. La misura interessa, oltre ai titolari di prestazione previdenziale di inabilità ex legge n. 222/1984, i soggetti maggiorenni invalidi civili al 100 per cento, i ciechi assoluti e i sordi (quindi, titolari di prestazioni assistenziali cat. INVCIV), secondo i limiti reddituali e le modalità stabilite dall’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), così come modificato dall’art. 15 del decreto-legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020 (convertito con modificazioni in legge n. 126 del 13 ottobre 2020), in recepimento della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020; al riguardo, per quanto di spettanza dell’INPS, si rinvia alla circolare n. 107 del 23 settembre 2020 e al messaggio n. 3647 del 9 ottobre stesso anno.
Nota bene: Premesso che l’INPS ha già avviato da tempo un monitoraggio dei potenziali beneficiari di maggiorazioni cat. INVCIV (compreso l’“Incremento al milione”), attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati, come abbiamo sottolineato nel comunicato n. 156 (alla voce “Nota bene”), si ribadisce la necessità per cui ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale, di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire la maggiorazione stessa, dovrà, in ogni caso, essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione pensione per motivi reddituali; ciò, anche al fine di tenere aggiornata la propria posizione all’interno del database dell’Ente previdenziale.
Comunicato 8/2021
L’UNIVERSO TRA LE DITA - Storie di Scienziati Ipovedenti o Non Vedenti
L’UNIVERSO TRA LE DITA
Storie di Scienziati Ipovedenti o Non Vedenti
Autore: Michele Mele
Edizioni Efesto
28 Gennaio 2021
“L’Universo tra le Dita” è il primo libro del matematico e ricercatore Michele Mele. Con il dichiarato obbiettivo di contrastare i pregiudizi che ancora circondano i non vedenti e gli ipovedenti, che ne sviliscono il ruolo all’interno della società e che spesso li allontanano in precoce età dalle discipline scientifiche, erroneamente considerate a loro inaccessibili, questo saggio dal taglio divulgativo raccoglie le storie, le imprese e le scoperte di dieci scienziati ipovedenti o non vedenti. Sei notevoli figure del passato, Nicholas Saunderson, Leonhard Euler, John Metcalf, Francois Huber, Jacob Bolotin ed Abraham Nemeth, vissute tra la fine del XVII secolo ed i primi anni del XXI secolo, e quattro ancora viventi, Lawrence Baggett, Damion Corrigan, Mona Minkara ed Henry Wedler, provano concretamente l’inconsistenza degli stereotipi, dimostrando come virtuosi processi di inclusione favoriscano le possibilità per le persone con bisogni speciali di seguire la strada che il talento suggerisce, al di là di ogni ostacolo materiale o ideologico.
I primi sei capitoli di questo volume ricostruiscono le gesta di sei scienziati ipovedenti o non vedenti del passato, vissuti nei luoghi più disparati, dall’Inghilterra centro-settentrionale alle rive del Baltico, dalle valli alpine alle praterie americane, attraverso fonti dirette, manoscritti e studi specialistici, con un occhio ai differenti contesti culturali nei quali essi operarono conquistando l’immortalità per il proprio nome. Gli ultimi quattro capitoli sono stati redatti dopo molte piacevoli ore trascorse in conversazione con quattro scienziati ipovedenti o non vedenti del presente, raccogliendo le loro testimonianze e ripercorrendo i loro passi attraverso traguardi e pubblicazioni. Tra le dieci figure ritratte compaiono uno dei quattro matematici più grandi di tutti i tempi, un titolare della prestigiosissima cattedra di professore lucasiano presso l’Università di Cambridge, il naturalista a cui dobbiamo molte delle nostre conoscenze sulla vita delle api e l’ideatore di un test ultrarapido per la COVID19.
Nato a Salerno nel 1991 con un’eredodegenerazione retinico-maculare, Michele Mele ha conseguito la Laurea Magistrale in Matematica presso l’Università degli Studi di Salerno ed il Dottorato di ricerca in Scienze Matematiche ed Informatiche presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. Al momento della stesura di quest’opera, svolge attività di ricerca su problemi di Ottimizzazione Combinatoria presso l’Università degli Studi del Sannio a Benevento e coordina il progetto “Accessibilità all’Arte” del Touring Club Italiano di cui è l’ideatore, un’iniziativa volta alla creazione di riproduzioni tattili di beni artistici bidimensionali per ipovedenti e non vedenti. Collabora inoltre con numerose testate giornalistiche tra cui la rivista specialistica musicale Bright Young Folk, il periodico di attualità Yorkshire Bylines ed il sito sportivo Il Calcio a Londra.
È possibile acquistare o ordinare “L’Universo tra le Dita” anche prima della data di uscita del 28 Gennaio in tutte le librerie La Feltrinelli ed UBIK.
comunicato 7/2021
Premio Campiello – Partecipazione alla giuria popolare
Nell’ambito della collaborazione con il Comitato di Gestione del Premio Campiello, la nostra Unione ha facoltà di proporre nominativi di componenti della Giuria dei Trecento Lettori alla quale compete scegliere l’Opera “Premio Campiello”, tra le cinque opere finaliste selezionate dalla “Giuria dei Letterati”.
Chi fosse interessato a partecipare alla Giuria, è invitato a far pervenire domanda di ammissione, utilizzando il modello, entro il prossimo 8 febbraio.
La Giuria dei Trecento è costituita da classi di lettori diverse per genere, età, zona di residenza e condizione professionale. Pertanto, la lista di candidati Giurati che presenteremo, non verrà utilizzata dal Comitato in unica soluzione, ma da essa si attingerà di anno in anno, fino al suo esaurimento.
Le domande di inserimento nella lista vanno formulate indicando:
- Nome
- Cognome
- Residenza (indirizzo, numero civico, codice di avviamento postale, comune, provincia)
- Recapito telefonico
- Indirizzo di posta elettronica
- Professione
- Sezione UICI di appartenenza e numero di tessera associativa.
Nella domanda, inoltre, occorrerà dichiarare di:
- Essere di cittadinanza italiana
- Essere maggiorenne
- Non aver mai fatto parte della Giuria dei Trecento.
Alla domanda va allegato il Consenso al trattamento dei dati, da fornire compilando e sottoscrivendo l’unita Nota Informativa (presente, in forma generica, alla pagina: https://www.uiciechi.it/Privacy/privacy.asp).
La domanda va inviata, via email, a:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Il Comitato di Gestione del Premio Campiello provvederà alla selezione e all’istruzione dei Giurati.
La registrazione audio delle cinque Opere Finaliste sarà curata dal nostro Centro Nazionale del Libro Parlato che provvederà a recapitare i relativi files ai giurati prescelti.
Avviso pubblico per l'avviamento al lavoro ex legge 68/1999
Avviso pubblico per l'avviamento al lavoro ex legge 68/1999. Riservato ai soli iscritti ai Centri per l'Impiego di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. Scadenza venerdì 29 gennaio 2021, ore 15:00
A partire dal 18 gennaio, alle ore 9:00 e fino a venerdì 29 gennaio 2021, alle ore 15:00, è aperta la partecipazione all’avviamento al lavoro dei posti disponibili attraverso la formazione di una graduatoria apposita inerente a ciascun ambito territoriale delle Province di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo. In particolare, potranno partecipare:
· per i posti disponibili su Roma, gli iscritti ai CPI di Cinecittà, Torre Angela, Tiburtino, Primavalle, Ostia, Porta Futuro, Albano, Frascati, Marino, Tivoli, Guidonia, Subiaco, Velletri, Civitavecchia, Bracciano, Cerveteri, Monterotondo, Morlupo, Anzio, Colleferro, Palestrina e Pomezia.
· per i posti disponibili su Rieti, gli iscritti ai CPI Rieti, Poggio Mirteto, Uffici Locali di Magliano Sabina e Passo Corese;
· per i posti disponibili su Viterbo, gli iscritti ai CPI di Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Uffici Locali di Orte, Canino, Acquapendente e Bolsena;
· per i posti disponibili su Latina, gli iscritti ai CPI di Latina, Fondi, Formia, Cisterna di Latina, Sezze, Uffici Locali di Aprilia, Terracina e Ponza;
· per i posti disponibili su Frosinone, gli iscritti ai CPI di Frosinone, Anagni, Cassino, Sora e Ufficio Locale di Pontecorvo.
Pertanto, chi non è iscritto in uno dei Centri per l’Impiego sopra indicati non potrà partecipare all’Avviso di selezione indetto dalla Regione Lazio.
I posti disponibili sono meglio dettagliati all’All. B.
La graduatoria, che verrà formata dopo il 29 gennaio p.v., è finalizzata alla copertura delle quote d’obbligo per l’anno 2020 (rilevate attraverso l’esame dei Prospetti Informativi Disabili 2020 dei datori pubblici e privati).
Il requisito della residenza in Regione Lazio non è previsto, ma per partecipare, è obbligatoria l’iscrizione presso le liste tenute da uno dei Centri per l’Impiego della Regione Lazio, ovvero, presso uno dei CPI di Frosinone, Latina, Rieti, Roma e Viterbo.
La candidatura, da compilarsi sul modello messo a disposizione all’All. A1 (sottoscritto, firmato e trasformato in PDF), dovrà essere inviata tramite procedura on-line, accedendo alla pagina https://www.regione.lazio.it/avvisodisabili2020/ (non verranno prese in carico le domande trasmesse con modalità diverse)
Dovranno essere allegati, sempre in formato PDF, i seguenti documenti:
1. il documento di identità in corso di validità;
2. il verbale di invalidità oppure idonea certificazione, Decreto, Sentenza unitamente alla consulenza Tecnica d'Ufficio;
3. la relazione conclusiva ai sensi della legge n. 68/99 e ai sensi dell'art.6, comma 1 del DPCM 13/01/2000 oppure, se non ancora in possesso, copia della richiesta inoltrata all'amministrazione competente per il rilascio (all'Ufficio INPS territorialmente competente, alla Commissione Medica Militare oppure all'INAIL);
4. il verbale di invalidità relativo agli eventuali carichi familiari (nel caso di familiare disabile a carico);
5. il permesso di soggiorno, per i cittadini non comunitari.
Si raccomanda di avere a disposizione tutti i documenti sopra indicati nel momento in cui si inizia la procedura. Nota bene: Non è possibile modificare una domanda già inviata, ma è possibile inviarne una nuova che sostituisca la precedente. Sarà ritenuta valida l’ultima domanda inviata, sul presupposto che con l’ultimo invio si è inteso correggere gli errori e/o le omissioni commessi nelle precedenti domande.
Dopo il 29 gennaio 2021 , verrà composta una graduatoria solo tra coloro che avranno aderito all’avviso di selezione. Al momento dell’avviamento, nel caso in cui l’interessato rientrasse in graduatoria in una posizione utile, avrà la possibilità di scegliere tra tutti i posti di lavoro ancora disponibili presso l’ambito territoriale di riferimento che non siano ancora stati scelti e assegnati a candidati classificati prima.
Seguono alcune brevi, utili, informazioni:
1. Requisiti per l’ammissione: alla data del 15/12/2020, occorre essere iscritti negli elenchi della legge n. 68/1999 tenuti dagli Uffici competenti della Regione Lazio; l’età anagrafica richiesta deve essere compresa tra i 16 anni (18 anni per gli enti pubblici) e l’età pensionabile; è sufficiente, per alcuni posti messi a selezione (All. B) già solo la licenza media. Restano fermi, naturalmente, i requisiti di ordine generale, come, ad esempio, la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’UE o di Paesi terzi, purché si tratti di cittadini in possesso del permesso di soggiorno.
2. Criteri concorrenti alla formazione delle graduatorie: per la formazione delle graduatorie finali, si guarderà al grado di invalidità, al carico familiare, all’età anagrafica e alla situazione economica. Nota bene: I candidati affetti da cecità assoluta sono equiparati agli invalidi civili con percentuale del 100 per cento e verrà attribuito il corrispondente punteggio riportato nella apposita tabella stabilita dall’“Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 03 agosto 2017, n. 501. In ogni caso, per quanto riguarda le minorazioni visive, così come classificate dalla l.138/2001, è attribuita una percentuale di invalidità civile ai sensi della tabella allegata al Decreto del Ministero della Sanità del 05/02/1992 e ss.mm.ii.
3. Tra i redditi da indicare (non viene richiesto l’ISEE, ma il reddito imponibile valido ai fini IRPEF), la pensione d’invalidità e l’indennità speciale e di accompagnamento non sono da considerarsi. Invece, l’assegno ordinario di invalidità cat. IO va dichiarato nella domanda di partecipazione.
Molto interessante è l’allegato FAQ Domande frequenti, che si consiglia a tutti i candidati di prendere preventivamente in visione, prima di inviare la domanda di partecipazione. Ciò, anche al fine di evitare errori compilatori, che potrebbero essere determinanti nell’assegnazione del punteggio finale.
Le informazioni e/o i chiarimenti sulle modalità di partecipazione potranno essere richieste: a mezzo e-mail all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. o chiamando il numero verde 800 818282
Bando Servizio Civile Universale 2020/2021
I COLLOQUI DI SELEZIONE
Dopo la scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari. I calendari di convocazione saranno pubblicati su questo sito nella pagina dedicata al progetto cui si riferiscono. Tutti i candidati devono attenersi alle indicazioni fornite in ordine alle modalità, ai tempi e ai luoghi indicati e dovranno presentarsi al colloquio nella data prevista, salvo comunicazione alla Sede Territoriale del proprio impedimento, cui questa, verrà incontro con una soluzione alternativa (data di recupero o colloquio da remoto).
La pubblicazione del calendario sul sito HA VALORE DI NOTIFICA DELLA CONVOCAZIONE ed i candidati che, pur avendo presentato la domanda, non si presenteranno al colloquio nei giorni stabiliti, senza giustificato motivo, saranno ESCLUSI DALLA SELEZIONE per non aver completato la relativa procedura.
Per prepararsi ai colloqui, si consiglia vivamente di prendere visione del sistema di selezione adottato dall’Unione Italiana dei Ciechi.
Nella stessa pagina è scaricabile il CV formato europeo, da allegate alla Domanda On Line ed utile per elencare nel dettaglio le proprie esperienze ed i titoli di studio.
LE GRADUATORIE
Espletati i colloqui, le graduatorie verranno sempre pubblicate nella pagina del progetto a cui si riferiscono e sono da intendersi “provvisorie” fino all’approvazione definitiva da parte del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale.
Tutti i candidati risultati “Idonei selezionati” saranno istruiti sull’avvio del loro progetto mentre i candidati risultati “idonei non selezionati” verranno contattati, in ordine di punteggio, qualora un posto rimanesse vacante.
Comunicato 174/2020
Budget 2021 e Relazione Programmatica 2021
Budget 2021 e Relazione Programmatica 2021