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Aggiornamenti INPS su diritto all'incremento al milione
Ultimi aggiornamenti dell'INPS sul diritto all'incremento al milione per prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi. Messaggio INPS n. 3960 del 28/10/2020 e nota del 30/10/2020
Gentili colleghi, buon pomeriggio.
Faccio seguito all’ultima nostra corrispondenza dello scorso 2 ottobre per condividervi le ultime notizie dell’INPS, riguardanti il cd “incremento al milione”.
Per completezza, vi allego anche la nota della Direzione Centrale Inclusione e Invalidità civile del 30/10/2020, che risponde ad un quesito dell’UICI su alcuni aspetti riguardanti le modalità di corresponsione dell’incremento nei confronti degli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi (Prot. in entrata UICI0015827 del 02/11/2020)
Sostanzialmente, vengono confermate tutte le indicazioni finora fornite al riguardo, che, di seguito, vi riassumo per maggiore comodità:
1. agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione, la maggiorazione economica è riconosciuta d’ufficio. Non è quindi necessaria alcuna domanda da parte degli interessati;
2. L’aumento per gli aventi diritto sarà corrisposto con le mensilità di novembre e dicembre 2020, con le quali verranno messe in pagamento anche le competenze arretrate dovute dal 20 luglio 2020.
3. I limiti di reddito sono: 8.469,63 euro per i beneficiari non coniugati e 14.447,42 euro, cumulati con il coniuge, per quelli coniugati (in tale limite, dovrà essere considerato concorrente anche il reddito da pensione cat. INVCIV, ovvero 310,17 euro, che moltiplicato per 13 mensilità, corrisponde a 4.031,21 euro). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF (ad es. le rendite INAIL), sia del titolare che del coniuge. Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, i trattamenti di famiglia (per maggiori approfondimenti, cfr. circolare inps n. 107 del 23/09/2020, allegata al comunicato UICI n. 147/2020).
4. Ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale intervenuta nel corso del 2020, che incida sulla maggiorazione e di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire l’incremento stesso, dovrà essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione reddituale; ciò, al fine di aggiornare la propria posizione. In caso contrario, non sarà necessaria alcuna comunicazione (lo ribadisce anche l’INPS nella nota allegata).
5. Non va dimenticato più in generale, l’obbligo, per i titolari di provvidenze economiche cat. invciv che superino l’importo di euro 1.000, di dotarsi di un conto corrente bancario o postale, di un libretto postale o di una carta prepagata, identificati dall’apposito IBAN, non essendo possibile, per tali importi extra soglia, il prelievo in contanti allo sportello (cfr. messaggio inps n. 3843 del 22/10/2020).
Casi particolari vanno considerati ad personam.
Detto ciò, a chi, tra gli associati UICI ciechi assoluti, lamenta che, con la rata di novembre, non ha ricevuto in pagamento il cd. “incremento al milione”, occorre far presente:
1. innanzitutto che l’INPS, dato il numero di potenziali beneficiari dell’incremento, si riserva di accreditare l’importo, comprensivo di arretrati, con la prossima rata di dicembre 2020;
2. di assicurarsi, in ogni caso, di aver comunicato ogni variazione reddituale di cui l’Istituto non possa esserne a conoscenza, come ad es. la perdita di un reddito da affitto (il discorso vale, naturalmente, anche al contrario, nel senso che vanno comunicati all’INPS tutti i redditi al di fuori del Casellario pensionati, come, appunto, gli affitti o, anche, gli interessi su somme depositate, gli investimenti, le pensioni estere, etc., che fanno superare il tetto reddituale). Nulla di cui preoccuparsi, perché è possibile aggiornare la propria posizione reddituale presentando all’INPS una ricostituzione reddituale tipo maggiorazione sociale, ai fini dell’“incremento al milione” (va riportata nello spazio riservato alle “Note” la dicitura: applicazione dell’art. 15 D.L. 104/2020-sentenza Corte Costituzionale n.152/2020). Sul punto, però, come precisa l’Istituto stesso, per evitare di congestionare i competenti Uffici liquidatori, è importante che la domanda di ricostituzione sia presentata solo nel caso in cui il reddito preso a riferimento, per il calcolo in automatico, non sia presente ovvero abbia subìto per l’anno 2020 una variazione tale da giustificare o meno la spettanza della maggiorazione in questione. In altri termini, è meglio non incentivare, a prescindere, ricostituzioni reddituali, se prima non vengono verificati tutti i redditi dell’interessato cieco assoluto.
Per non perdersi tra circolari e/o messaggi, riporto un riepilogo sull’argomento: circolare inps n. 107 del 23/09/2020 (comunicato UICI n. 147 del 01/10/2020 e messaggio uici-ufficio lavoro del 02/10/2020), messaggio inps n. 3647 del 09/10/2020 (comunicato UICI n. 156 del 19/10/2020) e, ora, messaggio inps n. 3960 del 28/10/2020; da parte dell’INPS Direzione Centrale Inclusione e Invalidità civile, note di corrispondenza del 2 e 30 ottobre 2020.
verbale assemblea 28.07.2020
Verbale assemblea soci dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Brindisi
Palazzo Granafei - Nervegna 28.07.2020
Comunicato 160/2020
Sospese le celebrazioni del Centenario a Genova
Considerata l’evoluzione dell’emergenza sanitaria e preso atto dell’ordinanza restrittiva del Presidente della Regione Liguria che vieta ogni genere di manifestazione, le celebrazioni del Centenario previste a Genova per i giorni 24, 25 e 26 ottobre sono sospese.
La cerimonia di emissione e annullo del francobollo commemorativo del Centenario dell’Unione si terrà a Roma, presso la nostra Sede Nazionale in via Borgognona, lunedì 26 a partire dalle ore 10.00 e verrà trasmessa in diretta su SlashRadio. Nell’occasione, tramite la nostra Radio, celebreremo tutti insieme il centesimo compleanno della nostra grande Associazione.
Avremmo voluto fare molto di più e molto meglio, ma le circostanze avverse ci costringono a decisioni dolorose e tuttavia necessarie.
Restiamo vicini, concordi e determinati. Sempre!
comunicato 156/2020
OGGETTO: Ultime notizie dall’INPS. Diritto alle maggiorazioni per prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi (Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020). Messaggio INPS n. 3647 del 9 ottobre 2020. COVID-19 quarantena e sorveglianza precauzionale per soggetti “fragili” equiparate a ricovero ospedaliero, art. 26, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020. Messaggio INPS n. 3653 del 9 ottobre 2020
qui di seguito le ultime novità dell’INPS.
Diritto alle maggiorazioni per prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi (Corte Costituzionale, sentenza n. 152 del 23 giugno 2020).
Faccio seguito al comunicato UICI n. 147 del 1° ottobre 2020 per informarvi che l’INPS, con il messaggio n. 3647 del 9 ottobre 2020 in allegato, approfondisce una serie di aspetti collegati alle prime indicazioni fornite con circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020.
In particolare, viene chiarito quanto segue:
1. per gli invalidi al 100 per cento titolari di prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Gli interessati, quindi, non dovranno presentare alcuna domanda. L’aumento andrà in pagamento con la prossima rata di novembre.
Premesso che l’INPS ha già avviato da tempo un monitoraggio dei potenziali beneficiari attingendo alle informazioni già presenti nel Casellario pensionati, come abbiamo sottolineato nel comunicato n. 147 (alla voce “Nota bene”), si ribadisce che ogni sopraggiunta variazione del reddito personale e/o anche coniugale, di cui l’Ente previdenziale non sia a conoscenza (ad es. redditi da affitto) e che possa incidere sul diritto a percepire l’incremento stesso, dovrà, in ogni caso, essere comunicata dall’interessato invalido civile, cieco civile e sordo, presentando all’INPS la domanda di ricostituzione reddituale; ciò, al fine di aggiornare la propria posizione. In caso contrario, non sarà necessaria alcuna comunicazione.
2. Ai soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984 l’adeguamento sarà attribuito a seguito di domanda dell’interessato e, diversamente dall’ambito dell’INVCIV, avrà decorrenza dal 1° agosto 2020. Nel messaggio INPS n. 3647 del 9 ottobre 2020, viene rettificato il termine di presentazione della domanda per far salvi gli arretrati, ora fissato al 30 ottobre 2020 e non più al 9 ottobre, come indicato inizialmente nella circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020.
3. Riguardo alla soglia reddituale da rispettare per avere diritto alla maggiorazione, si conferma il limite personale lordo annuo di 8.469,63 euro (in tale limite, dovrà essere considerato concorrente anche il reddito da pensione cat. INVCIV, ovvero 310,17 euro, che moltiplicato per 13 mensilità, corrisponde a 4.031,21 euro) che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato (cfr. paragrafo 2, “Precisazioni”).
In merito a quanto sopra esposto, riportiamo di seguito il testo integrale del comunicato che l’Ente previdenziale ha pubblicato sulla propria pagina istituzionale.
“Aumenti in arrivo per i percettori degli assegni di invalidità: con la prossima rata di novembre 2020 l’INPS provvederà a mettere in pagamento la maggiorazione sociale in favore dei soggetti titolari di pensione per invalido civile totale 100%, pensione per i sordi, pensione per i ciechi civili assoluti e dei titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984.
Un incremento fino a 651,51 euro per 13 mensilità (il cosiddetto “incremento al milione”), beneficio riconosciuto dalla legge 448/2001 per i soggetti con più di 60 anni di età che, con la sentenza della Corte Costituzionale (n. 152/2020) e il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, è stato esteso ai soggetti riconosciuti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti a partire dai 18 anni di età.
Per i soggetti invalidi al 100% titolari di prestazioni di invalidità civile e in possesso dei requisiti di legge, l’adeguamento sarà riconosciuto in automatico, con decorrenza dal 20 luglio 2020. Tali soggetti, quindi, non dovranno presentare nessuna domanda.
Per i soggetti titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984, invece, l’adeguamento sarà attribuito a seguito di domanda dell’interessato, presentata attraverso i consolidati canali dell’Istituto, i patronati o i Caf. Per le domande presentate entro il 30 ottobre 2020 la decorrenza, in presenza dei requisiti di legge, sarà riconosciuta dal 1° agosto 2020. Negli altri casi, la decorrenza sarà dal primo giorno del mese successivo alla domanda.
Per avere diritto alla maggiorazione la legge prevede una soglia di reddito annuo personale pari a 8.469,63 euro (che sale a 14.447,42 euro, cumulato con il coniuge, nel caso in cui il soggetto sia coniugato). Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario, non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi:
- il reddito della casa di abitazione;
- le pensioni di guerra;
- l’indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di 154,94 euro (legge 388/2000);
- i trattamenti di famiglia;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
Sarà nostra premura darvi notizie, qualora l’INPS fornisse ulteriori, nuovi, aggiornamenti sulla procedura appena descritta.
COVID-19 quarantena e sorveglianza precauzionale per i soggetti “fragili”, equiparate a ricovero ospedaliero, in attuazione dell’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020.
Nell’attuale contesto di prosecuzione emergenziale, faccio seguito al comunicato UICI n. 58 del 27 marzo 2020, per informarvi che, con messaggio n. 3653 del 9 ottobre 2020, l’INPS è nuovamente tornato ad affrontare la questione relativa al riconoscimento della quarantena (art. 26, comma 1) e/o sorveglianza precauzionale per i soggetti “fragili” (art. 26, comma 2), disciplinate dall’articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020.
Ricordiamo che, durante il periodo di allontanamento dal servizio per l’esposizione ai rischi da COVID-19, tale assenza non è da computare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il comporto nell’ambito del rapporto di lavoro e, ai fini del trattamento economico, viene equiparata al ricovero ospedaliero; il che corrisponde però, in busta paga, a “una decurtazione ai 2/5 della normale indennità qualora non vi siano familiari a carico” (cfr. messaggio INPS n. 2584 del 24 giugno 2020).
Ora, l’Ente previdenziale, con il messaggio n. 3653 del 2020 in allegato, chiarisce una serie di ulteriori aspetti legati, appunto, all’assenza disciplinata dall’art. 26 del decreto legge n. 18/2020. Precisa, al riguardo, che tale assenza:
1. è incompatibile con qualsiasi modalità alternativa di esecuzione del rapporto di lavoro (smart working, telelavoro, etc); ciò, in ragione del fatto che, nella modalità di lavoro agile, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la correlata retribuzione che viene, quindi, garantita al lavoratore in smart-working, o in telelavoro (compresa quella accessoria avente carattere fisso e continuativo, come ad es. l’indennità di mansione in favore dei centralinisti non vedenti) (paragrafo 1);
2. è incompatibile in tutti i casi di ordinanze o provvedimenti di autorità amministrative che di fatto impediscono ai soggetti di svolgere la propria attività lavorativa in aree considerate “zone rosse” (paragrafo 2);
3. è incompatibile con i trattamenti di cassa integrazione (paragrafo 3. Cfr. anche messaggio INPS n. 1822 del 30 aprile 2020).
Giornata Nazionale del Cane Guida 16.10.2020
COMUNICATO STAMPA
In occasione della giornata nazionale del cane guida, il giorno 16 ottobre 2020, l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti - Consiglio Regionale della Puglia vuol celebrare con affetto e riconoscenza questi preziosi amici dei non vedenti, che permettono loro di potersi muovere autonomamente.
Il cane guida è un compagno di vita eccezionale che mette a disposizione dei ciechi i propri occhi, la propria dedizione. Grazie a questi fidati amici a quattro zampe infatti, si può raggiungere un elevato grado di indipendenza: si può camminare da soli (il cane individua ed evita gli ostacoli, riconosce gli scivoli e le strisce pedonali, si ferma agli angoli e dà un valido supporto negli attraversamenti), si possono prendere i mezzi pubblici liberamente (il cane individua la porta e conduce il non vedente sugli stessi), ci si può recare in un bar, in un supermercato o in una qualsiasi altra attività commerciale in autonomia (il cane riconosce l’ingresso e porta il non vedente all’interno del luogo).
Naturalmente c’è bisogno di grande sintonia tra il cane guida e il suo conduttore: il non vedente deve sempre sapere dove vuole andare e dove si trova in ogni specifico momento, il cane guida ci mette tutto il suo bagaglio di conoscenza e supporto, acquisito durante anni di addestramento.
Quest’anno, il periodo emergenziale che stiamo vivendo impedirà di riunire in una città pugliese, come è tradizione, tutti i possessori di cani guida, per una grande manifestazione aperta alla comunità e in particolar modo alle scuole.
Si è pensato, dunque, attraverso l’iniziativa Un cammino a sei zampe, di realizzare un video, che racconti la storia di questi grandi amici dei non vedenti e che spieghi come, per un cieco, la conquista della vera libertà si affermi sul camminare saldamente su sei zampe, invece che su due gambe.
Lanciamo l’invito a diffondere il più possibile questo video, affinché chiunque sappia riconoscere e apprenda come comportarsi con un cane guida, e con il suo padrone, quando li incontra per strada.
https://www.facebook.com/uicibr/videos/1215642505489773
Comunicato 147/2020
Finalmente un pó di chiarezza! Ci sono giunte dal territorio numerose richieste di delucidazioni su come e/o cosa fare per avere diritto alla maggiorazione della pensione cat. invciv (cd. “incremento al milione”), come da normativa di recepimento della nota sentenza della Corte Costituzionale, n. 152/2020.
In particolare, per effetto della predetta sentenza il quadro normativo di riferimento in materia di maggiorazioni per prestazioni assistenziali agli invalidi civili, ciechi civili assoluti e sordi, è così composto:
Fonte normativa: art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 28 dicembre 2001 (Finanziaria 2002), così come modificato dall’art. 15 del Decreto-legge “Agosto” n. 104 del 14 agosto 2020. Sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020.
Fonte amministrativa: circolare INPS n. 107 del 23 settembre 2020.
Ciò premesso, è noto a tutti che notizie discordanti si sono rincorse dallo scorso mercoledì, quando l’INPS ha pubblicato la circolare n. 107 (in allegato). La circolare, infatti, risulta - in più passaggi - poco chiara, soprattutto per quel che riguarda le modalità di accredito di tale maggiorazione. In particolare, non vi era certezza se la maggiorazione sarebbe stata riconosciuta automaticamente, sulla base dei dati reddituali già registrati nel Casellario pensioni, o se – in alternativa – sarebbe stato necessario attivarsi da parte degli interessati invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi, presentando la relativa domanda telematica (ad esempio, una ricostituzione reddituale come maggiorazione sociale); ciò, anche al fine di ottenere gli arretrati dal 1° agosto 2020
Per avere delucidazioni sulla questione, abbiamo interpellato anche le competenti Direzioni Centrali dell’INPS, con lettera inviata lo scorso 28 settembre (Prot. UICI0013918).
Pertanto, prima di condividere le consuete informazioni, abbiamo preferito attendere un diretto confronto con l’Ente previdenziale (gli stessi Istituti di Patronato hanno scelto, per il momento, di seguire strade diverse, nel senso che c’è chi consiglia di presentare domanda di ricostituzione, chi, invece, ritiene che avverrà tutto in via automatica).
Alla fine, da notizie assunte dall’INPS per le vie brevi, possiamo affermare, con ragionevole convinzione, che a decorrere dal 1° agosto 2020 agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione cat. invciv, maggiorenni e senza redditi, è riconosciuta una maggiorazione economica tale da garantire un importo di pensione cat. invciv di euro 651,51 per tredici mensilità (euro 310,10 di pensione cat inciv + euro 341,41 di “incremento al milione”, per un totale di euro 651,51). La maggiorazione sulla pensione cat. invciv, quindi, sarà in misura di +euro 341,41. Ciò, allo scopo di garantire agli interessati invalidi civili al 100 per cento, ciechi assoluti e sordi un reddito complessivo lordo annuo di euro 8.469,63 (euro 651,51x13 mensilità = euro 8.469,63).
La misura della maggiorazione non è, però, fissa di +euro 341,41, ma verrà proporzionalmente rideterminata, in concorso con gli altri redditi in possesso dei soggetti invalidi civili al 100 per cento, ciechi assoluti e sordi, fino a garantire, in ogni caso, ai relativi beneficiari un reddito complessivo lordo annuo di euro 8.469,63 (per chi volesse approfondire tale aspetto, si rammenta che il meccanismo di calcolo sotteso viene descritto nella circolare INPS n. 147 dell’11 dicembre 2019, così come riassunto nel cd. foglio di lavoro allegato al Comunicato UICI n. 2 del 9 gennaio 2020).Data la complessità del meccanismo, seguono alcuni esempi, per spiegare meglio tale passaggio.
Presentiamo un paio di casi esemplificativi, distinguendo i relativi ambiti:
INVALIDITÀ CIVILE (AMBITO ASSISTENZIALE) che interessa l’“incremento al milione”, fino ad euro 651,51.
Nell’ambito delle prestazioni assistenziali cat. invciv, nessuna domanda di ricostituzione dovrà essere presentata dagli aventi diritto per ottenere tale maggiorazione, con salvezza del diritto agli arretrati dal 1° agosto 2020. Ciò, naturalmente, fermo restando il rispetto dei seguenti requisiti:
- stato di invalidità civile al 100 per cento, di cecità assoluta e di sordità;
- la maggiore età;
- se non coniugato il limite di reddito personale è pari, per il 2020, a euro 8.469,63; se coniugato, oltre il limite personale, sussiste anche un limite coniugale pari a euro 14.447,42.
Il cd “incremento al milione” consente di arrivare, quindi, ad una corresponsione complessiva della pensione cat. invciv di euro 651,51 per tredici mensilità. Ciò, come detto prima, in assenza di altri redditi concorrenti.
- Caso I: ragazzocieco assoluto neomaggiorenne, che percepisce la pensione cat. invciv di euro 310,17 e l’indennità di accompagnamento di euro 930,99; non è sposato e non lavora. Il ragazzo si troverà aumentata la sua pensione cat. invciv di + euro 341,41 al mese, per arrivare a euro 651,51 e, quindi, a euro 8.469,63 all’anno (euro 310,17+euro 341,41=euro 651,51x13 mensilità= euro 8.469,63)
- Caso II: ragazzo cieco assoluto neomaggiorenne, ancora non sposato, che percepisce la pensione cat. invciv di euro 310,17 e l’indennità di accompagnamento di euro 930,99; ha qualche reddito per lavori saltuari per un ammontare annuo di euro 2.000 lordi. Il ragazzo si troverà aumentata la pensione cat. invciv di circa + euro 187,50, per totali euro 497,60 che, sommati a euro 2.000 per lavori saltuari, porteranno il reddito del ragazzo, complessivamente considerato, ad euro 8.469,63 all’anno (euro 310,17 + euro 187,50 = euro 497,60 x 13 mensilità + euro 2.000 + arrotondamento contabile = euro 8.469,63).
- Caso III: quarantenne invalido civile al 100 per cento (più patologie, a cui concorre anche la cecità parziale, cfr. sentenza corte costituzionale n. 346/1989), ancora non sposato, che percepisce la pensione di invalidità cat. invciv. di euro 286,81 e l’indennità di accompagnamento come invalido civile di euro 520,29; non lavora e non ha altri redditi. L’interessato si troverà aumentata la pensione cat. invciv di +euro 364,70, per totali euro 651,51 e, quindi, a euro 8.469,63 all’anno (euro 286,81 + euro 364,70 = euro 651,51 x 13 mensilità = euro 8.469,63)
Nota bene: Si consiglia a tutti coloro che si trovano nella descritta situazione di consultare on-line, nei prossimi mesi, i cedolini relativi alle provvidenze economiche cat. invciv, per verificare i dati di pagamento da parte dell’INPS, il cui importo dovrà essere maggiorato (l’INPS non fornisce tempi precisi, ma dubitiamo che l’importo maggiorato possa essere a disposizione già con la rata di ottobre).
Per una valutazione preliminare sul diritto, o meno, dell’associato UICIad ottenere la maggiorazione su pensione cat. invciv – il cui riconoscimento, come detto, avverrà d’ufficio da parte dell’INPS - è fondamentale che lo stesso fornisca al personale sezionale un quadro completo ed attendibile di tutti i suoi redditi (se coniugato, anche quelli del coniuge). I redditi da considerare saranno quelli assoggettabili ad IRPEF, a tassazione corrente e separata, tassati alla fonte e esenti da IRPEF (praticamente tutti!). Invece, non sono rilevanti: il reddito della casa di abitazione e le indennità di accompagnamento.
Nota bene: a prescindere dal diritto, o meno all’“incremento al milione”, si raccomanda a tutti i titolari di pensione cat. invciv di avere attenzione nel voler comunicare all’Ente previdenziale (tramite una ricostituzione reddituale su prestazione cat. invciv) ogni sopraggiunta variazione del proprio reddito personale (ad es. redditi da affitto), che possa incidere sul diritto a percepire la pensione cat. invciv (si ricorda infatti che INPS e Agenzia delle Entrate condividono le stesse banche dati da Casellario pensionati); ciò, al fine di evitare l’esposizione a ripetizione somme per indebito da parte dell’INPS
INABILITÀ DA LAVORO (AMBITO PREVIDENZIALE), che interessa l’“integrazione al minimo”, fino ad euro 516,46.
A differenza delle pensioni assistenziali cat. invciv, i titolari di pensione di inabilità ex art. 2, legge n. 222/1984 (che, ricordiamo, ha natura previdenziale perché fa riferimento a contributi accreditati sulla posizione dell’assicurato), il cui assegno mensile è al di sotto di euro 516,46, dovranno, invece, presentare domanda di ricostituzione reddituale come maggiorazione sociale per ottenere la cd. “integrazione al minimo”, fino ad ottenere una pensione di inabilità incrementata di euro 516,46 (nella domanda del Patronato sarà utile indicare, tra le Note inserite al quadro prodotto: “applicazione dell’art. 15 D.L. 104/2020-sentenza Corte Costituzionale n. 152/2020”). Ciò, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilite dalla disposizione (se la persona inabile da lavoro non è coniugata, il tetto reddituale annuo è di euro 8.469,63 lordi, a cui concorrono tutti i redditi dell’interessato; se lo stesso inabile è coniugato, euro 14.447,42).
Come riporta la circolare dell’INPS n. 107/2020, i titolari di pensione di inabilità il cui assegno è al di sotto di euro 516,46 mensili, hanno tempo fino al prossimo 9 ottobre per ottenere, sull’“integrazione al minimo” anche gli arretrati dal 1° agosto 2020. Tale termine è indicato a pena di decadenza; gli arretrati verranno corrisposti sempre a domanda da parte degli interessati. Dopo la scadenza del 9 ottobre, l’“integrazione al minimo” verrà corrisposta a decorrere dal 1° giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di ricostituzione reddituale (ribadiamo, sul punto, che tali modalità “a domanda” non riguardano gli invalidi civili al 100 per cento, i ciechi assoluti e i sordi, in favore dei quali la corresponsione della maggiorazione avverrà d’ufficio).
La norma non si applica ai titolari di assegno ordinario di invalidità (Assegno IO).
Sarà nostra premura darvi notizie, qualora l’INPS fornisse aggiornamenti o ulteriori conferme o rettifiche sulla procedura appena descritta
Alla luce di quanto finora esposto, è importante sottolineare che per noi questo è solamente un primo traguardo del più lungo percorso che abbiamo programmato. Quindi, dopo quanto stabilito dalla Corte Costituzionale, stiamo lavorando per che l’incremento venga corrisposto anche a coloro che soffrono di cecità parziale, che abbiano compiuto diciotto anni e si trovino in condizioni di indigenza (al momento ne beneficiano solo gli ultrasettantenni ciechi civili parziali). Come Unione, stiamo già lavorando per una più ampia riforma delle provvidenze economiche a favore delle persone non vedenti.
comunicato 143/2020
La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, nell’ambito del progetto “Disabilità: la discriminazione non si somma, si moltiplica. Azioni e strumenti innovativi per riconoscere e contrastare le discriminazioni multiple”, sta conducendo un’indagine sul tema delle discriminazioni nei confronti di persone LGBT+ con disabilità;
In collaborazione con Il Circolo di cultura omosessuale Mario Mieli, il MIT - Movimento Identità Trans, il Gruppo Jump LGBT - Cassero, la Rete Lenford - Avvocatura per i diritti LGBTI e il "Progetto Arcobaleno" UICI.
La ricerca, tra le prime in Italia, interesserà tutto il territorio nazionale. L'indagine è curata da IREF – Istituto di Ricerche Educative e Formative.
Se sei una persona LGBT+ con disabilità, ti chiediamo di partecipare alla nostra rilevazione. Per rispondere saranno necessari al massimo dieci minuti. Ti ricordiamo che i dati verranno trattati in forma anonima e aggregata per sole finalità statistiche. Per qualsiasi dubbio o domanda puoi contattarci all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
Attenzione. Per facilitare la compilazione del questionario, che potrete trovare nel link sotto il testo, agli utenti di VoiceOver su iOS (iPhone e iPad) si avverte chi compila il questionario di chiudere la tastiera touch dopo avere compilato i campi testuali delle domande aperte. Sarà sufficiente fare doppio tap sul pulsante “Fine” posizionato sopra la tastiera touch. Al contrario, mantenere la tastiera su schermo potrebbe causare difficoltà nello scorrimento del questionario. Grazie per la collaborazione.
Lettera per gli studenti e genitori per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020/2021
Lettera del Presidente Regionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Consiglio Regionale - Puglia
Cari studenti, cari genitori,
Sono a scrivervi in avvio del nuovo anno scolastico. Ricordo bene le emozioni che comporta l’inizio della scuola: l’ansia, le paure per un nuovo impegno da portare a termine, ma anche l’adrenalina, la felicità di rivedere i propri compagni di classe, l'emozione nel ritrovare amicizie consolidate e la curiosità di conoscere nuove persone.
Questo, tuttavia, non sarà un inizio d’anno come tutti gli altri. Purtroppo, a marzo, la pandemia ha costretto il Governo a chiudere prematuramente le scuole e ci ha portati a vivere mesi difficili, lontani, tra le altre cose, dal profumo di quei banchi, che ci gonfia il cuore di nostalgia.
La didattica a distanza, per noi, non ha avuto lo stesso valore e la stessa efficacia raggiunti dalla maggioranza degli studenti: non sempre, infatti, si è riuscito, in situazione di emergenza, a trovare le giuste modalità di interazione con gli alunni con disabilità, nonostante l’impegno costante che i docenti hanno quotidianamente investito nel loro lavoro.
Per chi, come noi, ha bisogno anche del contatto fisico per comprendere il mondo, e, nello specifico, le lezioni (penso ad esempio alle descrizioni dei disegni fatti alla lavagna, o anche su uno schermo di computer), gli scorsi mesi sono stati complicatissimi e l’emergenza ancora in atto potrebbe continuare a rappresentare un grande ostacolo, viste le norme sul distanziamento sociale.
È per questo che ci siamo battuti, a livello nazionale, affinché nel DPCM del 17 maggio 2020, fosse inserito l’articolo 9, interamente dedicato alle persone con disabilità, che, al comma 2, esplicita, in particolare, il fatto che chiunque assista una persona con disabilità, a qualunque titolo, non debba rispettare il distanziamento sociale previsto invece in tutti gli altri casi.
Questo tanto più è valido per gli insegnanti di sostegno, che devono accompagnare gli alunni non vedenti, ipovedenti e con disabilità visive o plurime in tutto il loro percorso di apprendimento. Tutto ciò, naturalmente, mai a scapito della salute di nessuno, richiedendo pertanto all'istituzione scolastica massimo impegno nel garantire che tale compito sia svolto in condizioni di totale sicurezza.
La scuola è un luogo di assoluta emancipazione per le persone con disabilità. Permette, infatti, agli alunni di vivere le prime esperienze vere nel mondo, al di fuori del contesto familiare, che sono momento indispensabile per il sano processo di crescita delle nostre bambine, dei nostri bambini, delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi.
Proprio per questo invitiamo tutte le scuole di ogni ordine e grado a tener ben presente le linee guida del Ministero, ma, al contempo, a comprendere che la didattica a distanza, nel nostro caso, rappresenta qualcosa di fortemente limitante e a incoraggiare quindi il più possibile il percorso educativo in presenza per i nostri alunni.
Sono consapevole del grande sacrificio che, negli scorsi mesi, le famiglie hanno dovuto affrontare per far fronte agli impegni giornalieri e alla didattica a distanza e sono loro vicino.
Capisco, inoltre, come, nel dato momento storico, sia difficile, per voi genitori, affidare a mani diverse le vostre figlie e i vostri figli, così vulnerabili. Sono tuttavia certo che la dedizione e la professionalità dei docenti di sostegno e la capacità dei dirigenti scolastici e dei referenti per l’inclusione di costruire un ambiente di comunità accogliente, che sappia prendersi cura degli studenti, saprà far fronte a tutte le necessità che potranno emergere lungo il percorso.
Invito le scuole a dialogare fortemente con famiglie che si dimostrino, a loro volta, altamente collaborative. L’unico modo per costruire un anno scolastico fattivamente positivo passa attraverso la nostra capacità di venirci incontro e comprendere che l'alunno debba essere al centro di ogni nostra azione e ogni nostro sforzo.
Noi, come Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti pugliese, diamo tutta la nostra disponibilità a collaborare con tutti voi affinché siano garantiti i diritti delle persone che rappresentiamo e metteremo tutto il nostro impegno a essere presenti, ancor più di quanto abbiamo sempre fatto, sul territorio, per offrire il nostro supporto a voi famiglie e alla scuola.
A tutti noi invio un grande in bocca al lupo e vi auguro un buon inizio di anno scolastico.
Corso I.Ri.Fo.R. - Tiflologia Didattica 2020
L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (IRIFOR), sezione territoriale di Brindisi, attiva un corso di formazione/aggiornamento intitolato “Tiflologia Didattica” rivolto a n. 15 soggetti docenti, operatori sensoriali preposti all’educazione ed alla riabilitazione degli alunni con disabilità visive, utenti con diploma di istruzione secondaria superiore), soggetti ipovedenti e non vedenti con percorso formativo di 100 ore complessive.
Data di inizio del corso: 16 novembre 2020
La Segreteria Amministrativa del corso è stabilita presso la sede IRIFOR sezione territoriale di Brindisi sita all’indirizzo: via Santa Margherita, 21-72100 Brindisi Tel. 0831526105. Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
L’originale del presente bando è depositato presso codesta Segreteria Amministrativa.
IL PRESIDENTE MICHELE SARDANO
Comunicato 138/2020
RACCOMANDAZIONI PER LA MIGLIORE ACCOGLIENZA E FREQUENZA SCOLASTICA DI ALUNNI CIECHI, IPOVEDENTI E CON DISABILITà AGGIUNTIVE
In prossimità dell’apertura dell’anno scolastico che sarà comunque difficile e particolare per tutti, l’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti, tramite la propria commissione nazionale Istruzione e Formazione, ha ritenuto opportuno svolgere un’ampia consultazione con i docenti non vedenti e ipovedenti e con le famiglie degli alunni con disabilità visiva e disabilità aggiuntive.
Da tale consultazione, ampia e approfondita sull’intero territorio nazionale, sono emerse riflessioni e considerazioni che facciamo totalmente nostre e sintetizziamo nelle raccomandazioni che seguono.
Tutte le nostre strutture sull’intero territorio Nazionale, con particolare riferimento ai 19 Centri di Consulenza Tiflodidattica, rimangono a disposizione per offrire consulenza, supporto, orientamento e sostegno alla scuola in un momento tanto complicato .
In particolare siamo consapevoli della necessità che siano osservate le norme relative al distanziamento fisico, ma vogliamo richiamare l’attenzione sul comma 2 dell’articolo 9 del DPCM 17 Maggio 2020 che consente a tutti gli operatori di assistenza di derogare a tali norme, quando necessario e con gli opportuni presidi di protezione della salute propria e degli altri.
Per gli alunni ciechi, ipovedenti e con disabilità aggiuntive, infatti, il contatto fisico è a volte necessario alla didattica e allo svolgimento delle attività di insegnamento quali l’apprendimento della scrittura e lettura Braille, l’esplorazione degli ambienti, la didattica degli strumenti musicali ecc.
Alunni e famiglie
1) Tutti gli studenti e le studentesse con disabilità devono poter contare fin dal primo giorno di scuola sull’insegnante di sostegno e sulle figure dell’assistente all’autonomia e comunicazione laddove previsto;
2) Si raccomanda a tutti i dirigenti scolastici:
a) organizzare incontri preliminari per consentire agli studenti e alle studentesse cieche, ipovedenti e con pluridisabilità di conoscere preventivamente i nuovi spazi rimodulati della classe e della scuola;
b) avere cura per l’adattamento funzionale degli ambienti e degli spazi con particolare riguardo alla illuminazione, alla disposizione di banchi e arredi che possibilmente devono essere mantenuti fissi al fine di favorire l’orientamento spaziale;
c) evitare l’adozione di banchi a ruote e monoposto perché troppo piccoli per contenere la strumentazione speciale e troppo pericolosi perché inadatti ad accogliere persone con difficoltà fisiche e comportamentali aggiuntive;
d) predisporre preventivamente orari di ingresso e uscita funzionali alle famiglie per organizzare in sinergia e in tempi utili con gli enti locali il servizio di trasporto;
e) istituire all’interno della scuola ambienti di accoglienza presidiati da personale adeguato riservati ad alunni costretti ad arrivare prima dell’inizio delle lezione o a lasciare la scuola dopo il loro termine;
f) consentire la compresenza in classe dell’insegnante di sostegno e degli altri operatori qualificati in possesso delle garanzie sanitarie previste dalla normativa vigente, funzionali al percorso scolastico dell’alunno/a;
g) assicurare agli insegnanti e operatori impegnati con più di un alunno con disabilità la sanificazione del materiale didattico comune e la sostituzione dei DPI a ogni cambio turno;
h) garantire lo svolgimento della didattica domiciliare con la presenza dell’insegnante di sostegno e degli operatori specializzati, nel caso in cui lo studente con disabilità ne abbia fatto richiesta per comprovate ragioni sanitarie;
i) vigilare circa l’impiego costante dei dispositivi di protezione da parte di tutti gli operatori scolastici al fine di tutelare la salute dello studente e della comunità;
j) garantire una programmazione concordata e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI e con il supporto degli insegnanti di sostegno assegnati e dalle figure di operatori specializzati, anche nella deprecata eventualità di dover ricorrere alla DDI;
k) assicurare l’impiego di piattaforme per la didattica a distanza accessibili e usabili ai ciechi e agli ipovedenti secondo quando previsto dalle normative nazionali e internazionali vigenti, anche con l’assistenza di mediatori tifloinformatici particolarmente utili in presenza di alunni ciechi e ipovedenti della scuola primaria.
Infine desideriamo sottolineare che la prevista immissione in servizio di nuovi insegnanti esige un aggiornamento specifico sulla disabilità visiva e sulle disabilità aggiuntive.
In proposito abbiamo già reso disponibili appositi moduli formativi tramite la piattaforma Sofia.
Docenti
La scuola italiana si nutre della competenza di milioni di insegnanti tra questi ci sono i docenti non vedenti e i ipovedenti i quali intendono esercitare a pieno titolo la propria funzione accanto ai loro colleghi. Per rendere effettivo questo esercizio raccomandiamo ai Dirigenti scolastici di semplici misure quali:
a) Così come indicato dall’artico 2 della Legge n. 601 del 1962 garantire la libertà di avvalersi dell’assistente d’aula;
b) Qualora si dovesse optare di svolgere lezioni in ambienti diversi dai soliti (teatri, cinema) garantire la possibilità di sopralluoghi preventivo per consentire un’adeguata conoscenza degli spazi;
c) Individuare e adattare piattaforme accessibili e usabili per la DDI;
d) L’uso del Braille e più in generale dell’esplorazione tattile rende impossibile servirsi dei guanti come dispositivi di protezione, di conseguenza appare quanto mai opportuna una sanificazione più frequente delle tastiere e delle superfici.
Comunicato 135/2020
Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni fiscali per le persone con disabilità (agosto 2020)
l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata ad agosto 2020, di cui trovate in allegato una copia.
Tra le recenti novità, richiamo la vostra attenzione su:
1. Iva agevolata al 4 per cento, anche per l’acquisto di auto ibride ed elettriche (art. 53-bis del Decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019);
2. detrazione Irpef del 19 per cento fino al limite di spesa di euro 1.000 euro – direttamente da parte del contribuente non vedente - per il mantenimento del proprio cane guida (art. 1, comma 27, legge n. 145/2018).
3. aumento del limite di reddito personale a 4.000 euro lordi annuali affinché un figlio disabile di età non superiore a 24 anni possa essere considerato “fiscalmente a carico” ai fini fiscali.
Per la generalità dei familiari, a prescindere dalla disabilità, il limite di reddito personale per essere “fiscalmente a carico” resta fissato a 2.840,51 euro lordi annuali.
Per il raggiungimento di detto limite non si tiene conto dei redditi esenti, come, per esempio, le pensioni sociali, le indennità (comprese quelle di accompagnamento), le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili.
In proposito è opportuno ricordare che:
· i soggetti con disabilità visiva destinatari di tali agevolazioni sono coloro che rientrano nella condizione medico-legale di cieco assoluto, cieco parziale e ipovedente grave (artt. 2, 3 e 4, legge n. 138/2001).
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, con circolare n. 72 del 30 luglio 2001, nei termini che seguono: “Acquisito - nel merito - il determinante parere tecnico della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Sanità, si ritiene che, per l’esatta individuazione della portata della norma, si debba far riferimento all’articolo 1, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”. La citata norma individua i non vedenti con i soggetti che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi agli occhi con eventuale correzione. Nella categoria di disabili così individuata devono quindi comprendersi i soggetti indicati agli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138, recante “classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici”. I citati articoli individuano esattamente le varie categorie di non vedenti fornendo la definizione di ciechi totali (articolo 2), di ciechi parziali (articolo 3) e di ipovedenti gravi (articolo 4). (…). Per ciechi parziali si intendono coloro che hanno un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore, anche con eventuale correzione, e coloro che hanno un residuo perimetrico binoculare inferiore al 10 per cento (…)”.
· Per i non vedenti, l’assenza dello stato di gravità ex lege n. 104/1992, art. 3, comma 3, non è condizione preclusiva alla fruizione delle agevolazioni per disabili, a cui si ha diritto sulla base del verbale di riconoscimento della cecità civile e dell’ipovedenza grave nei verbali d’invalidità civile (“(…) si ritiene valida la certificazione della competente commissione ASL dalla quale risulti lo status di cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave del richiedente, rispettivamente ai sensi degli articoli 2, 3, e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138”, come meglio dettagliato nei punti a seguire).
· I verbali redatti dalle Commissioni INPS devono riportare, per i non vedenti, gli estremi di legge, così come semplificati dall’art. 4 del decreto legge n. 5 del 09/02/2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 35 del 04/04/2012 (“É invalido con capacità di deambulazione ridotta (art. 381 del DPR 495/1992)” per il contrassegno disabili e “É soggetto non vedente ai fini delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 50 della Legge 342/2000 e art. 6 della Legge 488/1999”) per le agevolazioni fiscali.
· Per i vecchi verbali delle Commissioni ASL (o, ancora prima, delle Prefetture), tutt’ora validi ai sensi e per gli effetti di legge, l’Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa, Settore Imposte sui Redditi e sulle Attività Produttive, Ufficio Redditi Fondiari e di Lavoro, con parere del 24 luglio 2013, prot. n. AGE.AGEDC001.REGISTRO UFFICIALE. 0090997.25-07-2013-U confermava che è possibile “accedere alle agevolazioni fiscali presentando la certificazione della Commissione ASL di Prima Istanza, dalla quale risulti lo status di cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave del richiedente, rispettivamente, ai sensi degli artt. 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138 (cfr. anche circ. n. 72/E del 30/07/2001)”. Quindi, - concludeva l’Ente di riscossione, ricorrendo anche al principio del “buon senso” – “tenuto conto dell’orientamento espresso dai documenti di prassi sopra citati, si deve ritenere corretta la soluzione proposta dall’UICI in base alla quale i soggetti interessati possono accedere alle agevolazioni iva prevista per l’acquisto dei veicoli, presentando la certificazione della commissione asl di prima istanza dalla quale risulti espressamente che il richiedente è riconosciuto cieco totale, cieco parziale o ipovedente grave, rispettivamente ai sensi articoli 2, 3 e 4 della legge 3 aprile 2001, n. 138” .
Sul punto, al fine di rimuovere ogni incertezza interpretativa, la circolare dell’Agenzia delle Entrate, Divisione Contribuente, del 31 maggio 2019, n. 13/E, alle pagine 61 e 62, riporta testualmente che “per non vedente, ai fini delle agevolazioni fiscali, si intende il cieco totale, il cieco parziale e l’ipovedente grave” e che per i verbali privi dei riferimenti normativi stabiliti dall’art. 4 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge n. 35 del 2012 (“Semplificazione in materia di certificazioni”), “il contribuente, per accedere ai benefici fiscali, dovrà richiedere l’integrazione/rettifica del certificato emesso dalla Commissione medica integrata di cui all’articolo 20, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, salvo che dal certificato medesimo non sia possibile evincere inequivocabilmente la spettanza delle agevolazioni”.
Differente è la circostanza in cui, invece, il verbale di una persona cieca assoluta, parziale o ipovedente grave riporti l’espresso diniego: “L’interessato non possiede alcun requisito tra quelli di cui all’art. 4 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5”. In tal caso, sarà indispensabile che il contribuente non vedente si attivi al fine di promuovere presso il competente CML INPS, anche grazie all’intervento della nostra sezione territoriale, formale istanza di rettifica in autotutela (legge n. 241/1990 e INPS N. 275/2006), considerato che - diversamente dalla circostanza relativa all’assenza di alcun riferimento normativo - nel caso di diniego da parte della Commissione INPS, si palesa una manifesta valutazione medico-legale sulla fattispecie in esame, inevitabilmente foriera di problemi sul piano applicativo.
· A norma della legge n. 114 del 2014, nel caso in cui sia prevista nel verbale una data di rivedibilità, nelle more della revisione, si conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. Ciò, quindi, anche dopo la data di scadenza del verbale (cfr., anche, la Circolare INPS n. 10 del 23 gennaio 2015).
· Per fruire dell’aliquota ridotta per i sussidi tecnici e informatici, il contribuente non vedente è tenuto a consegnare al venditore, prima dell’acquisto e unitamente alla copia del verbale di cecità, specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico oculista in servizio presso struttura pubblica, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la disabilità visiva e il sussidio tecnico e informatico.
Sul punto, è in corso una proposta emendativa al Decreto Legge “Semplificazioni” n. 76 del 16 luglio 2020, secondo cui i verbali delle commissioni mediche riportano anche l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per i sussidi tecnici e informatici volti a favorire l’autonomia e l’autosufficienza delle persone con disabilità, senza che sia ancora necessaria la contestuale specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell’azienda sanitaria locale di appartenenza.